Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese da psicologi e da psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica; infatti, sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i contribuenti avvalersene anche senza prescrizione medica [Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.15]. La detrazione è ammessa per un importo pari al 19% delle spese, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro [Articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir – (Dpr 917/86)].

Si fa presente che la detrazione del 19% ai fini Irpef spetta a condizione che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario o postale, o con altri sistemi di pagamento previsti dal decreto legislativo n. 241/1997 (carte di credito, bancomat, assegno) [Articolo 1, comma 679, Legge 160/2019]. Ai pagamenti in contanti non si applica la detrazione fiscale, in quanto la predetta norma non si applica solo alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale).

Per garantire la detraibilità delle spese e i pagamenti “tracciabili” come sopra descritto, in occasione della seduta accetto pagamenti tramite bancomat e carte di credito. Sarà poi mia cura, previa accettazione del cliente, comunicare tutti i pagamenti alla Agenzia delle Entrate in modo tale che possiate trovare direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata i corretti importi da portare in detrazione.

Informazioni aggiornate a dicembre 2020